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Tribunale di Bologna > Comportamento antisindacale
Data: 10/02/2003
Giudice: Palladino
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: S. A. + altri / Arcispedale Santa Maria Nuova Azienda Ospedaliera
VIOLAZIONE ACCORDO SINDACALE CONTENENTE IMPEGNO ALLA ASSUNZIONE DI PERSONALE PER CARENZA DI PERSONALE, COMANDO DEI LAVORATORI AL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO IN MANCANZA DI PREVENTIVA CONTRATTAZIONE, USO ILLEGITTIMO DI «SURROGATI M40» IN CONCOMITANZA CON LA


La RFI Spa, a fronte di una riorganizzazione dei propri settori e di una riscontrata carenza di personale, aveva sottoscritto una serie dei accordi con le OO.SS. che in particolare, per l'area manutenzione della Direzione Compartimentale Infrastrutture di Bologna prevedeva l'assunzione di un prima quota di 90 lavoratori entro il 30 aprile 2002. Nel contempo, nelle more dello svolgimento delle procedure di assunzione, le parti concordavano temporaneamente l'introduzione di turni notturni e festivi supplementari per lo svolgimento delle attività manutentive, in deroga al regime di orario settimanale. Tali accordi avevano carattere dichiaratamente transitorio.

Nel corso di successivi incontri e contrattazione veniva constatato il fabbisogno di ulteriori 85 unità di personale per il settore.

Gli accordi temporanei di flessibilità notturna e festiva dei turni di lavoro venivano ulteriormente prorogati per il mese di maggio 2002, a fronte dell'impegno della società ad attivarsi per le assunzioni, ma il relativo bando continuava a non venir pubblicato dalla RFI spa sugli organi di stampa talchè tali accordi venivano parzialmente revocati dalle OO.SS che proclamavano lo stato di agitazione.

Esaurite le procedure di raffreddamento senza esito, le OO.SS. regionali proclamavano per il 4 giugno 2002 un primo sciopero di tutto il personale della Direzione Compartimentale Infrastrutture di Bologna.

A fronte della proclamazione dello sciopero la società inviava a tutti i lavoratori moduli prestampati con la dicitura «Vale Mod. 40» con i quali ordinava la prestazione di lavoro notturno dichiarando trattarsi della «prosecuzione di una lavorazione in fase di esecuzione, già concordata con le OO.SS.».

I Moduli Movimento 40 erano comunemente utilizzati in ferrovia per impartire ordini al personale di circolazione dei treni, utilizzato eccezionalmente nel settore manutenzione solo per comunicare formalmente l'esistenza di situazioni critiche o pericolose legate alla circolazione dei treni. Tali ordini non potevano essere rifiutati.

Soltanto il 30 maggio veniva pubblicato sui quotidiani nazionali un avviso di selezione per l'assunzione di personale da parte di una società di trasporti non meglio qualificata, e solo nel mese di giugno il sito internet indicato nell'avviso veniva provvisto del preannunciato fac-simile della domanda per partecipare alla selezione.

Nonostante la diffida delle OO.SS la società continuava ad utilizzare i surrogati del Mod.40 per imporre il lavoro notturno e straordinario ai lavoratori della manutenzione, che si trovavano quindi esposti al pericolo di sanzioni disciplinari in caso di adesione alle iniziative sindacali,

In taluni casi la società affidava in appalto a società esterne le lavorazioni di manutenzione, nonostante accordi che la impegnavano a non farlo.

Nel settembre 2002, verificato che nessun nuovo lavoratore era stato assunto per essere assegnato alla manutenzione, le OO. SS. stigmatizzavano la perdurante inadempienza della società e denunciavano la mancata applicazione delle misure di prevenzione antinfortunistica nei cantieri di manutenzione.

La FILT-CGIL depositava il ricorso ai sensi dell’art. 28 ed il Giudice decide all'esito dell'istruttoria come da dispositivo, ritenendo, in relazione alla mancata assunzione dei novanta lavoratori, che la società abbia dato prova documentale di essersi diligentemente attivata per l'adempimento dell'obbligazione che su di essa incombeva. Ritiene inoltre che le domande relative al mancato rispetto dei turni di lavoro contrattualmente stabiliti ed al riposo giornaliero, trattandosi di normative contrattuali regolanti il rapporto individuale di lavoro, hanno rilievo ex art. 28 solo se viene dedotta e provata una volontà di ledere i diritti del sindacato da parte del datore di lavoro, non rientrando l'inadempimento di discipline contrattuali volte a regolare il rapporto individuale di lavoro, di per sé, fra le condotte (oggettivamente) dirette ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero.

Il Giudice accoglie il ricorso , invece, con riferimento all’uso improprio dei moduli per comandare i lavoratori in occasione di sciopero, ritenendo che fosse «emerso chiaramente in sede di informazioni assunte che il comportamento della società convenuta è stato anomalo rispetto alla prassi e si è configurato in modi lesivi del diritto di sciopero, così costituendo violazione ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art.28».